Essere coinvolti in un sinistro stradale, anche di lieve entità come, ad esempio, un tamponamento, è abbastanza comune anche per i guidatori più esperti. In questi casi è importante capire come gestire la situazione e valutare se è necessario coinvolgere un legale per evitare di ottenere poco o nulla come risarcimento.
Talvolta invece, in casi più complessi, è necessario rivolgersi ad un avvocato per tutelarsi.
Sicuramente è fortemente consigliato affidarsi ad un legale quando il sinistro, oltre ai danni materiali al veicolo, ha comportato anche dei danni fisici più o meno gravi: in questi casi il risarcimento infatti è più complesso e non si risolve con la semplice compilazione del CAI.
In presenza di feriti gravi, morti o querela presentata da una delle parti, si aprirà anche d’ufficio un apposito procedimento penale e le relative indagini saranno affidate alla Procura della Repubblica compente per territorio.
Se si contatta l’Avvocato, questi provvederà ad inviare apposita richiesta di risarcimento danni - tramite posta elettronica certificata- alla tua Compagnia Assicurativa o a quella della controparte per iniziare la trattativa con il liquidatore dell’Assicurazione e tentare di risolvere in modo bonario la controversia.
ATTENZIONE
È molto importante, per determinare correttamente il quantum dovuto come risarcimento, tenere con cura tutta la documentazione attinente al sinistro quale foto, dichiarazioni testimoniali, verbale dell’Autorità Pubblica intervenuta e referti del Pronto Soccorso, nonché delle successive visite mediche.
Se la trattativa si risolve con una giusta liquidazione del danno, non sarà necessario andare in causa mentre, in caso contrario, sarà un Giudice a dover determinare se vi sia un diritto al risarcimento ed il suo corretto ammontare.
L’art. 149 del Codice delle Assicurazioni prevede l’obbligo, per il soggetto coinvolto in un sinistro stradale, di richiedere i relativi danni direttamente alla propria Compagnia Assicurativa (c.d. indennizzo diretto) quando:
La propria Assicurazione provvede ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell'impresa di assicurazione di controparte, salvo poi ottenere da quest’ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), alla quale entrambe le Compagnie devono aver aderito.
I Giudici sono d’accordo con questa disposizione?
Con la Sentenza interpretativa di rigetto n. 180 del 2009, la Corte Costituzionale ha chiarito che la procedura del risarcimento diretto è facoltativa, nel senso che il danneggiato può scegliere se richiedere il risarcimento alla propria Assicurazione oppure al Responsabile Civile e all'Assicurazione di quest'ultimo.
Nella prassi però molte Compagnie Assicurative impongono, quanto meno nella fase stragiudiziale, la procedura dell’indennizzo diretto, senza peraltro rinvenire la necessità di farsi assistere da un proprio legale di fiducia.
Tale comportamento è del tutto illegittimo e lesivo del diritto di difesa (anche per le fasi c.d. stragiudiziali), così come ribadito anche dalla Corte di Cassazione nelle Sentenze n. 11606/2005, 2275/2006, nonché 1696/2010:
“In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con l. n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle rispettive spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali”.
Certamente! Anzi, l’assistenza legale è particolarmente consigliata in caso di sinistro rientrante nelle ipotesi di indennizzo diretto, alla luce dell’evidente disparità tra il danneggiato e l’Impresa Assicuratrice.
Oltre al fatto che si riscontra un inevitabile conflitto di interessi tra l’Assicurazione, che propenderà per contenere il costo del risarcimento ed il danneggiato-creditore che vorrebbe ottenere il massimo risarcimento.