Green pass: nuove modalità di verifica sul luogo di lavoro

Green pass: nuove modalità di verifica sul luogo di lavoro

Le indicazioni secondo il DPCM del 12 ottobre 2021.

 Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del Ministro della Salute e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, ha firmato il nuovo DPCM con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. 

Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM. I datori di lavoro definiscono quindi le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, ed individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.

È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso.

Nelle pubbliche amministrazioni l'accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

 

Oltre all'app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

 

Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;

- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;

- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.2.

 

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

I lavoratori sprovvisti della certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

In nessun caso l’assenza della certificazione verde può comportare il licenziamento.

Si rileva come anche il Garante della Privacy abbia ha approvato, in via d’urgenza, le nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, adottate dal Governo.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto delle interlocuzioni con l’Ufficio del Garante al fine di assicurare, nel rispetto della libertà di scelta in ambito vaccinale, sia il corretto adempimento degli obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, sia il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale, in materia di certificazioni verdi, analogamente a quanto già previsto per le verifiche del Green pass per il personale scolastico.

Nello specifico, il Dpcm prevede che l’attività di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 possa essere effettuato anche attraverso modalità alternative all’app VerificaC19, quali l’impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), rilasciato dal Ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l’utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS.

Per quanto riguarda le P.A. con più di mille dipendenti, lo schema sottoposto all’Autorità prevede un servizio di interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC: nello specifico, la Piattaforma consentirà di visualizzare la sola informazione del possesso o meno di un green pass valido e potranno essere sottoposti al controllo solo i lavoratori effettivamente in servizio per i quali è previsto l’accesso al luogo di lavoro, escludendo i dipendenti assenti per ferie, malattie, permessi o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. L’Autorità, inoltre, precisa che i dipendenti dovranno essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa.

 

Quanto alla Piattaforma NoiPa (per le PA aderenti) e al Portale dell’Inps (per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti non aderenti a NoiPa), dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti; la verifica mediante interoperabilità applicativa, invece, sarà resa disponibile ai datori di lavori mediante un’apposita convenzione con il Ministero della salute.

 

Il Garante, infine, precisa che «l’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione»: in particolare, «il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il Qr code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate».